Credito d’imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi

È riconosciuto un credito di imposta alle attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 relativo agli immobili di categoria catastale C/1.

Come si utilizza:

  • Esclusivamente in compensazione in F24 riportando il codice tributo 6914;
  • È possibile l’utilizzo in compensazione a far data dal 25 marzo 2020.

Tale credito d’imposta spetta a tutte le attività d’impresa che per effetto dell’emergenza Coronavirus sono state obbligate alla chiusura della loro attività. Non spetta ai professionisti.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.

Indennità di € 600,00

  • Attualmente riconosciuta per il solo mese di marzo (ma probabilmente potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, come confermato dal Ministro dell’Economia).
  • Senza dover dimostrare di aver subito un danno o di aver sospeso o cessato l’attività.
  • Ne potranno beneficiare, tra gli altri:
    • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS;
    • collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS; non è ancora certo se in tale categoria ci rientrino o meno gli amministratori;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) INPS, tra cui gli  artigiani e i commercianti, gli agenti di commercio nonché i soci di società di persone e di capitali; compresi i collaboratori dell’impresa familiare.
  • Sono esclusi:
    • i professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria che però potranno fruire in alternativa del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
  • E’ erogata dall’INPS, previa presentazione allo stesso istituto di una specifica domanda esclusivamente per via telematica. Al momento non sono abilitati alla presentazione per conto dei loro Clienti i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro. Forse lo sono i Patronati.
  • Le domande potranno essere presentate a partire dal 01 aprile 2020.
  • L’invio telematico potrà essere effettuato mediante la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center oppure con mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta d’Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Procedura

  1. Procurarsi una delle credenziali necessarie (PIN INPS, SPID di livello 2 o superiore, CIE, CNS). Se non si dispone già di nessuna credenziale si consiglia di optare o per il PIN INPS (richiedibile qui) oppure dello SPID di livello 2 (richiedibile qui).
  2. Recarsi sulla pagina dell’INPS dedicata alla presentazione delle domande e compilare il modulo di richiesta.

Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di attivarsi autonomamente per presentare la domanda in quanto, come già detto, al momento i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro non sono abilitati alla presentazione della stessa per conto dei propri Clienti.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.

Misure di moratoria per le MPMI

Soggetti beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Misure previste

  • Aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori
    • Possibilità di utilizzare la parte non ancora utilizzata. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso.
  • Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020
    • Proroga fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
  • Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale
    • Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. Attenzione: tale sospensione si affianca alla sospensione e all’allungamento previsti dall’addendum all’accordo per il credito 2019 sottoscritto dall’ABI (vedi paragrafo in calce all’articolo).

Adempimenti

La richiesta va presentata alle banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia che devono accettare le comunicazioni di moratoria.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Addendum all’accordo per il credito 2019 sottoscritto dall’ABI

  • La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
  • Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.

Consiglio

Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di contattare le proprie banche per chiedere chiarimenti in merito. E’ verosimile che banche diverse propongano condizioni diverse, fermo restando per tutte l’obbligo di accettare quella prevista dal DL Cura Italia.

Consigliamo inoltre di valutare attentamente l’opportunità di optare per l’allungamento anziché per la sospensione perché i suoi benefici pur essendo minori nel breve termine potrebbero portare ad un vantaggio rilevante nel medio/lungo.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.

Ordinanza del Ministero della Salute

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.Download:

Attività sospese

Sospese tutte le attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle delle precedenti disposizioni i cui termini di efficacia sono prorogati al 3 aprile 2020.Le imprese potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.Download:

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.

Nuovo modello per le autodichiarazioni

È on line il nuovo modello per le autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non essere soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

Nuovo modello di autodichiarazione

Fonte: Ministero dell’Interno

 

Comunicato stampa del CDM n. 37

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali:

  1. finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
  2. sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
  3. supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
  4. sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi nonché di altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.

Tali provvedimenti si aggiungono a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dall’epidemia di COVID-19 produca effetti permanenti, come la scomparsa definitiva di imprese nei settori maggiormente colpiti. In particolare, con i precedenti interventi, sono stati sospesi adempimenti tributari e pagamenti di contributi e mutui per gli abitanti della ex “zona rossa”, sono stati aperti gli ammortizzatori sociali a soggetti che in condizioni ordinarie non ne beneficiano, sono state potenziate le modalità di lavoro a distanza ed è stato garantito sostegno al settore del turismo.

Testo integrale

Il decreto “Aiuta Italia”

E’ stato approvato nel pomeriggio del 16/03 e prevede:

A

Proroga per tutti i contribuenti al 20/03 di tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16/03. In pratica 4 giorni di proroga.

B

Sospensione per i seguenti settori:

  • imprese turistico-ricettive;
  • agenzie di viaggio e turismo;
  • tour operator
  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

di alcuni versamenti fino al 30/04. Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31/05, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/05.  La sospensione riguarda:

  • le ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria;
  • l’IVA che scade a marzo.

C

Sospensione per gli altri settori (diversi dai precedenti) dei versamenti relativi a:

  • a) ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilato e relative addizionali.
  • b) IVA;
  • c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in soluzione unica entro il 31/05, oppure in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31/05.

D

Sospensione per tutti i contribuenti degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte IRPEF ed addizionali.Il periodo di sospensione copre gli adempimenti che scadono tra l’08/05 ed il 31/05; tutti gli adempimenti sospesi dovranno essere portati a termine entro il 30/06.

Decreto Legge Cura Italia

Il Consiglio dei MInistri n. 37 ha approvato il Decreto Legge CuraItalia, recante le nuove misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli effetti dell’emergenza Coronavirus sull’economia.