È riconosciuto un credito di imposta alle attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 relativo agli immobili di categoria catastale C/1.
Come si utilizza:
Tale credito d’imposta spetta a tutte le attività d’impresa che per effetto dell’emergenza Coronavirus sono state obbligate alla chiusura della loro attività. Non spetta ai professionisti.
Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.
Procedura
Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di attivarsi autonomamente per presentare la domanda in quanto, come già detto, al momento i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro non sono abilitati alla presentazione della stessa per conto dei propri Clienti.
Soggetti beneficiari
Le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Misure previste
Adempimenti
La richiesta va presentata alle banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia che devono accettare le comunicazioni di moratoria.
La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
Addendum all’accordo per il credito 2019 sottoscritto dall’ABI
Consiglio
Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di contattare le proprie banche per chiedere chiarimenti in merito. E’ verosimile che banche diverse propongano condizioni diverse, fermo restando per tutte l’obbligo di accettare quella prevista dal DL Cura Italia.
Consigliamo inoltre di valutare attentamente l’opportunità di optare per l’allungamento anziché per la sospensione perché i suoi benefici pur essendo minori nel breve termine potrebbero portare ad un vantaggio rilevante nel medio/lungo.
Sospese tutte le attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle delle precedenti disposizioni i cui termini di efficacia sono prorogati al 3 aprile 2020.Le imprese potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.Download: