Indennità di € 600,00

  • Attualmente riconosciuta per il solo mese di marzo (ma probabilmente potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, come confermato dal Ministro dell’Economia).
  • Senza dover dimostrare di aver subito un danno o di aver sospeso o cessato l’attività.
  • Ne potranno beneficiare, tra gli altri:
    • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS;
    • collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS; non è ancora certo se in tale categoria ci rientrino o meno gli amministratori;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) INPS, tra cui gli  artigiani e i commercianti, gli agenti di commercio nonché i soci di società di persone e di capitali; compresi i collaboratori dell’impresa familiare.
  • Sono esclusi:
    • i professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria che però potranno fruire in alternativa del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
  • E’ erogata dall’INPS, previa presentazione allo stesso istituto di una specifica domanda esclusivamente per via telematica. Al momento non sono abilitati alla presentazione per conto dei loro Clienti i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro. Forse lo sono i Patronati.
  • Le domande potranno essere presentate a partire dal 01 aprile 2020.
  • L’invio telematico potrà essere effettuato mediante la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center oppure con mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta d’Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Procedura

  1. Procurarsi una delle credenziali necessarie (PIN INPS, SPID di livello 2 o superiore, CIE, CNS). Se non si dispone già di nessuna credenziale si consiglia di optare o per il PIN INPS (richiedibile qui) oppure dello SPID di livello 2 (richiedibile qui).
  2. Recarsi sulla pagina dell’INPS dedicata alla presentazione delle domande e compilare il modulo di richiesta.

Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di attivarsi autonomamente per presentare la domanda in quanto, come già detto, al momento i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro non sono abilitati alla presentazione della stessa per conto dei propri Clienti.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.