Indennità di € 600,00

  • Attualmente riconosciuta per il solo mese di marzo (ma probabilmente potrà essere riconosciuta per ulteriori periodi, come confermato dal Ministro dell’Economia).
  • Senza dover dimostrare di aver subito un danno o di aver sospeso o cessato l’attività.
  • Ne potranno beneficiare, tra gli altri:
    • liberi professionisti con partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 iscritti alla Gestione separata INPS;
    • collaboratori coordinati e continuativi attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS; non è ancora certo se in tale categoria ci rientrino o meno gli amministratori;
    • lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) INPS, tra cui gli  artigiani e i commercianti, gli agenti di commercio nonché i soci di società di persone e di capitali; compresi i collaboratori dell’impresa familiare.
  • Sono esclusi:
    • i professionisti iscritti a Casse private di previdenza obbligatoria che però potranno fruire in alternativa del “Fondo per il reddito di ultima istanza”.
  • E’ erogata dall’INPS, previa presentazione allo stesso istituto di una specifica domanda esclusivamente per via telematica. Al momento non sono abilitati alla presentazione per conto dei loro Clienti i Commercialisti ed i Consulenti del Lavoro. Forse lo sono i Patronati.
  • Le domande potranno essere presentate a partire dal 01 aprile 2020.
  • L’invio telematico potrà essere effettuato mediante la prima parte del pin che il contribuente può richiedere tramite sito internet o contact center oppure con mediante SPID di livello 2 o superiore, CIE (Carta d’Identità Elettronica 3.0) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Procedura

  1. Procurarsi una delle credenziali necessarie (PIN INPS, SPID di livello 2 o superiore, CIE, CNS). Se non si dispone già di nessuna credenziale si consiglia di optare o per il PIN INPS (richiedibile qui) oppure dello SPID di livello 2 (richiedibile qui).
  2. Recarsi sulla pagina dell’INPS dedicata alla presentazione delle domande e compilare il modulo di richiesta.

Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di attivarsi autonomamente per presentare la domanda in quanto, come già detto, al momento i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro non sono abilitati alla presentazione della stessa per conto dei propri Clienti.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.

Misure di moratoria per le MPMI

Soggetti beneficiari

Le micro, piccole e medie imprese, operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Misure previste

  • Aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori
    • Possibilità di utilizzare la parte non ancora utilizzata. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020 incluso.
  • Prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020
    • Proroga fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni.
  • Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale
    • Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; è facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale. Attenzione: tale sospensione si affianca alla sospensione e all’allungamento previsti dall’addendum all’accordo per il credito 2019 sottoscritto dall’ABI (vedi paragrafo in calce all’articolo).

Adempimenti

La richiesta va presentata alle banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia che devono accettare le comunicazioni di moratoria.

La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.

È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Addendum all’accordo per il credito 2019 sottoscritto dall’ABI

  • La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno. La sospensione è applicabile ai finanziamenti a medio lungo termine (mutui) e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di leasing.
  • Per le operazioni di allungamento dei mutui, il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
  • Nell’accordo è previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.

Consiglio

Consigliamo pertanto a tutti coloro che rientrano in tali casistiche di contattare le proprie banche per chiedere chiarimenti in merito. E’ verosimile che banche diverse propongano condizioni diverse, fermo restando per tutte l’obbligo di accettare quella prevista dal DL Cura Italia.

Consigliamo inoltre di valutare attentamente l’opportunità di optare per l’allungamento anziché per la sospensione perché i suoi benefici pur essendo minori nel breve termine potrebbero portare ad un vantaggio rilevante nel medio/lungo.

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.