Ordinanza del Ministero della Salute

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.Download:

Attività sospese

Sospese tutte le attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle delle precedenti disposizioni i cui termini di efficacia sono prorogati al 3 aprile 2020.Le imprese potranno completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva.Download:

Attenzione: si tratta di una estrema sintesi dei testi normativi a scopi orientativi e non deve pertanto essere considerata esaustiva. Sarà sempre necessario esaminare l’intero impianto normativo prima di assumere qualsiasi decisione.